Ritardo del viaggio e prolungata permanenza

Se per la durata programmata della vacanza sono state fornite, regolarmente e soddisfacentemente, tutte le prestazioni promesse nel pacchetto turistico, non può ravvisarsi la ricorrenza del cd. danno da “vacanza rovinata” ove il viaggio di rientro subisca un contenuto ritardo (nella specie di un giorno) rispetto al termine originariamente pattuito con il tour operator, non potendo una siffatta evenienza incidere negativamente sulla vacanza già interamente fruita e ciò soprattutto allorché nel giorno di prolungata permanenza vengano forniti adeguati servizi di supporto.

Danno da vacanza rovinata: tardivo ritrovamento del bagaglio

Il danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell’art. 2059 c.c. di pregiudizio risarcibile, sicché spetta al giudice di merito procedere alla valutazione della domanda risarcitoria alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede e alla considerazione dell’importanza del danno, fondata sul bilanciamento, per un verso, del principio di tolleranza delle lesioni minime e per l’altro, della condizione concreta delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, consistente nell’omessa valutazione della ripercussione negativa del tardivo ritrovamento del bagaglio sulla prosecuzione del periodo di vacanza).

Cassazione civile sez. III, 06/07/2018, n.17724

Il danno da vacanza rovinata va identificato con il pregiudizio psichico-materiale sofferto dal turista per la mancata realizzazione della vacanza programmata, a causa dell’inadempimento dell’organizzatore. Il mancato godimento della vacanza legittima, indipendentemente dalla risoluzione del rapporto, la richiesta di risarcimento, correlata al tempo inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta, quando l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni è non di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c..

Corte appello Genova sez. II, 03/08/2020, n.763

Il turista o il viaggiatore può richiedere un risarcimento per danno da vacanza rovinata ogni volta in cui il pregiudizio o il disagio subito abbia comportato il mancato godimento della vacanza come occasione di svago e di riposo. Sul punto interviene chiaramente l’art. 47 del Codice del Turismo, il quale precisa tuttavia la necessaria sussistenza di un inadempimento di “non scarsa importanza”. La richiesta di risarcimento può essere provata con la dimostrazione dell’inadempimento contrattuale della controparte, come indicato più volte dalla stessa giurisprudenza. Ma entriamo ora nello specifico.

4. Con quali prove è riconosciuto il danno da vacanza rovinata?

Come detto in precedenza il danno da vacanza rovinata è caratterizzato da due componenti: un disagio patrimoniale (un ulteriore esborso monetario non previsto) e un disagio psicofisico (il mancato godimento della vacanza in termini di relax). Sebbene la componente del “danno esistenziale” sia stata ufficialmente riconosciuta nella fattispecie presa in esame, è necessario compiere una precisazione sulla prova che consente al turista di effettuare la richiesta di risarcimento. Per spiegare bene il punto è utile fare riferimento ad una recente sentenza del Tribunale di Milano (Sez. XI, 15/05/2014, n. 5036), la quale dispone che lo stress e l’alterazione psicofisica dovuta all’inadempimento dell’albergatore non possano costituire una prova diretta. Al contrario assume rilevanza l’inadempimento contrattuale, che ha comportato la mancata realizzazione della “finalità turistica” o il godimento dei servizi e attività promessi dal regolamento contrattuale.

Obblighi contrattuali del tour operator

In tema di danno da vacanza rovinata, l’organizzatore (tour operator), ossia colui che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici, assume specifici obblighi contrattuali, soprattutto di tipo qualitativo, inerenti, ad esempio, la modalità del viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi. Pertanto, tranne che nelle ipotesi di caso fortuito, forza maggiore o responsabilità del consumatore, qualora le prestazioni non siano esattamente adempiute, secondo un criterio medio di diligenza valutabile dal giudice del merito, sussiste in capo all’organizzatore la responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo risarcitorio.

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Avv.Antonio Esposito

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