21 Dicembre 2021

È reato pubblicare conversazioni private?

Screenshot e registrazioni telefoniche o video: che succede se vengono pubblicate, condivise, inoltrate o diffuse sui social o su Whatsapp?

La nuova frontiera del pettegolezzo si chiama screenshot: è l’immagine scattata a una schermata del computer o del cellulare, perché tutti sappiano – ma soprattutto vedano – ciò che un’altra persona ha scritto. Basta un clic e quello che vediamo sul display si “fotocopia” e rimane statico, immutabile e immodificabile anche dai geni del computer. Gli screenshot coinvolgono quasi sempre conversazioni, altrui confessioni o litigi. Il vecchio «sai cosa mi ha detto?» si è trasformato in «guarda cosa mi ha scritto!»: siamo di fronte all’inconfutabilità della prova documentale. Non ti sto raccontando qualcosa, te la sto dimostrando! E non si scappa: chi mai potrebbe difendersi davanti all’ineluttabile immagine della propria firma? Lo stesso discorso dicasi per le microspie presenti in tutti gli smartphone con il nome più moderno di “registratore vocale”. Un’app che consente di intercettare il proprio conversante e immagazzinarlo per sempre nella memoria digitale, in modo da riascoltarlo o inoltrarlo ad altri.

Ma quel che consente la tecnica non è detto che lo consenta la legge. È reato pubblicare conversazioni private, magari in forma di screenshot o di registrazioni telefoniche? È quello che cercheremo di capire in questo breve articolo.

La corrispondenza è privata. Lo dice la stessa Costituzione che, all’articolo 15, ne stabilisce l’inviolabilità; la corrispondenza deve pertanto rimanere libera e segreta. I limiti possono provenire solo da un provvedimento motivato del giudice. La norma, peraltro, non fa riferimento solo alla posta tradizionale, quella delle vecchie lettere imbustate (che ormai si usano ben poco) ma ad ogni altra forma di comunicazione; quindi ben si addice anche ai moderni mezzi elettronici come le chat, le email, gli sms. Nulla però si dice in merito alle sanzioni e a cosa rischia chi contravviene a questa regola. Specie nella società dell’informazione e dell’informatizzazione, è molto facile “spandere ai quattro venti” una conversazione privata, pubblicandola su Facebook o inoltrandola tramite WhatsApp in formato “immagine” (gli screenshot). Insomma, è un gioco da ragazzi far sapere agli altri cosa ha detto una persona. Il punto però è se tale comportamento è vietato anche quando la pubblicazione non arreca alcun danno e non c’è alcuna lesione dell’onore. È bene dunque chiedersi se è reato pubblicare conversazioni private e quali sono le conseguenze di questa condotta.

Di recente il Governo ha approvato un decreto legislativo con cui è stato introdotto, nel codice penale, un nuovo delitto: quello di «diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente». In particolare viene stabilito che pubblicare o diffondere conversazioni, incontri privati, registrazioni telefoniche o telematiche costituisce reato e viene punito con ben 4 anni di carcere; ciò però solo a condizione che il fine di chi agisce sia quello di recare danno all’altrui reputazione o immagine. Dunque, è da ritenere che questo reato non scatti tutte le volte in cui la pubblicazione non costituisca una diffamazione o comunque un danno per la vittima.

Fuori dai casi previsti da tale nuova norma, solo il comportamento di chi sottrae e poi comunica a terzi l’altrui corrispondenza, a lui non diretta, costituisce reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza [1].

Invece può scattare il reato di diffamazione se la pubblicazione della conversazione privata viene fatta allo scopo di deridere o di offendere l’altrui persona, come nel caso di chi diffonde una conversazione con una persona la quale ha commesso, nello scrivere, numerosi errori grammaticali o ha ammesso delle proprie colpe.

C’è infine la possibilità che la pubblicazione della conversazione sia diretta a far conoscere a terzi fatti o dati personali come l’indirizzo o lo stato di salute o i gusti sessuali di una persona. In tal caso siamo nell’ambito del trattamento illecito dei dati personali che viola la legge sulla privacy [2].

Anche il diritto all’immagine è tutelato dalla nostra legge; sicché se dalla conversazione dovesse risultare visibile il volto della vittima (si pensi a una conversazione via Skype) saremmo ugualmente nell’ambito del penale.

È chiaro che chi pubblica una conversazione non lo fa certo per scopo informativo, ma normalmente per diffamare, deridere, danneggiare un’altra persona. Siamo quindi quasi sempre nell’orbita del reato. Ed è per questo che, prima di inviare uno screenshot, bisognerebbe pensarci cento volte.

Category
Tags

Commenti disabilitati