La responsabilità si presume sempre a carico di chi apre lo sportello se non prova il contrario; possibile anche il procedimento penale per lesioni o omicidio.

Chi apre lo sportello dell’auto deve prima verificare che, da dietro, non sopraggiungano auto, pedoni, ciclisti o moto: in buona sostanza deve verificare di non provocare pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada. A chiarirlo una sentenza della Cassazione pubblicata ieri [1] che consente di fare il punto della situazione. Ma prima la vicenda.

La vicenda

Una donna scende della propria auto e, nell’aprire lo sportello anteriore sinistro, colpisce un ciclista che proveniva da dietro. Quest’ultimo cade a terra e viene centrato da una moto che stava sopraggiungendo sulla stessa direzione. La proprietaria dell’auto viene così denunciata e condannata per omicidio colposo, condanna che la Cassazione ha confermato.

Chi ha torto se, mentre apri lo sportello dell’auto, qualcuno ci sbatte?

Nel momento in cui un automobilista scende dell’auto (sia che si tratti del conducente che del passeggero) deve sempre assicurarsi che, da dietro, non stia sopraggiungendo nessuno, anche se a velocità elevata. Egli, cioè, deve fare in modo di non costituire un pericolo per gli altri utenti della strada. Questo significa che, in caso di scontro provocato per colpa dell’apertura della portiera, la responsabilità si presume sempre in capo a chi ha posto tale condotta. Egli è quindi automaticamente tenuto a risarcire il danno. Tuttavia, si può evitare tale responsabilità dimostrando che la colpa è invece di chi è andato a sbattere contro lo sportello (si pensi al caso di un’auto che effettui una manovra repentina, sterzando e andando a sbattere contro l’auto parcheggiata, così deviando rispetto al suo naturale senso di marcia; al caso di chi, provenendo da una curva a velocità elevata, non si accorga della manovra di chi sta uscendo dall’auto e gli vada addosso, ecc.).

Leggi “Apertura dello sportello dell’auto”.

La regola secondo cui la responsabilità si presume sempre in capo a chi apre lo sportello dell’auto trova una sola eccezione: quando tale condotta venga posta mentre il mezzo è incolonnato al semaforo. In questo caso, la responsabilità si presume in capo a chi va a sbattere. Infatti chi apre lo sportello può contare sul fatto che, in caso di fila al rosso, nessuna auto o moto può superare detta fila, poiché diversamente violerebbe il codice della strada. In buona sostanza, l’effetto sorpresa della altrui violazione della norma di prudenza non produce responsabilità in capo a chi ha aperto la portiera.

Leggi: “Apertura dello sportello al semaforo”.

La sentenza in commento è un forte monito a chi apre lo sportello dell’auto senza guardare dietro: in ballo non c’è solo una normale multa per violazione delle norme del codice della strada, ma anche la possibilità di un procedimento penale, per lesioni o addirittura per omicidio se la propria condotta ha cagionato danni fisici alla vittima.

Chi apre lo sportello dell’automobile deve prima accertarsi, attraverso gli specchi retrovisori, del sopraggiungere di veicoli o pedoni.

note

[1] Cass. sent. n. 33602/16 del 1.08.2016.

SENTENZA

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