Quando per il pergolato c’è bisogno del permesso di costruire: la licenza edilizia non è necessaria se si tratta di una struttura di legno di appoggio a piante rampicanti.

Il pergolato, ossia la struttura composta da almeno tre lati aperti e da una copertura mobile – di solito, rappresentata da piante rampicanti, fissate ad un’impalcatura di montanti verticali ed elementi orizzontali – non richiede il permesso di costruire del Comune, neanche se si trova in un centro storico. Cosa diversa è invece se la copertura è costituita da tamponature non facilmente amovibili che la rendano in questo caso più simile a una tettoia. 

A spiegare quando il pergolato non richiede autorizzazioni del Comune è stata una recente e interessante sentenza del Tar Lazio [1]. Ecco alcuni importanti chiarimenti che si desumono dalla pronuncia in oggetto.PUBBLICITÀhttps://c3cf30a7050908a1a5db797471146ccc.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Indice

Cosa si intende per pergolato?

Il pergolato è «una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze». Esso è costituito da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad un’altezza tale da consentire il passaggio delle persone; di norma, quindi, è una struttura aperta su almeno tre lati e, altresì, nella parte superiore.

Il pergolato richiede il permesso di costruire? 

Quando la struttura superiore del pergolato è costituita da elementi facilmente amovibili, come piante rampicanti (per quanto fissate su una grata di legno), non è necessaria l’autorizzazione del Comune. https://c3cf30a7050908a1a5db797471146ccc.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

In particolare, se si tratta di pergolato costituito da travi in legno avvitate a parete e da pilastri in legno appoggiati sul pavimento e copertura costituita per lo più da plastica e rampicanti, in cannicciata, in modo da non costituire neppure riparo per la pioggia, esso, per le sue caratteristiche, «non propedeutico ad eventuali ampliamenti», deve essere considerato un semplice «arredo da terrazzo». Pertanto, non è necessaria la licenza edilizia, il cosiddetto «permesso di costruire». Ragion per cui, se realizzato senza chiedere alcuna autorizzazione al Comune, non può considerarsi un abuso edilizio e non va demolito.

Pergolato su un terrazzo del centro storico

Quando risponde alle caratteristiche appena indicate, il pergolato posto su un terrazzo anche se in centro storico va considerato come un “arredo” e, dunque, non necessita del permesso di costruire. 

Pergolato e condominio

Attenzione a distinguere la normativa urbanistica da quella condominiale. Il pergolato potrebbe implicare problemi con i vicini e, in particolare, con l’inquilino del piano superiore il quale, per via della costruzione, potrebbe perdere il diritto alla veduta, all’affaccio e all’aria. Diritto questo tutelato dall’articolo 907 del Codice civile, il quale impone una distanza di almeno 3 metri tra le proprietà anche in senso verticale (come succede appunto negli edifici condominiali). Come già chiarito da ampia giurisprudenza, il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell’edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di un altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi l’esercizio di tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà e alla riservatezza del vicino.https://c3cf30a7050908a1a5db797471146ccc.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

C’è poi da considerare un secondo problema di tipo condominiale: il cosiddetto decoro architettonico, ossia l’estetica della facciata, che non può essere lesa neanche dalle costruzioni che si trovano all’ultimo piano o che possono essere viste solo dal cortile interno. Non conta se l’opera sia bella (come spesso succede per i pergolati) o brutta: l’aspetto estetico non rileva. Ciò che interessa è che la costruzione – nel nostro caso, il pergolato – si ponga in contrasto con l’insieme delle linee disegnate dall’originario costruttore dell’edificio, al netto dei successivi interventi sul palazzo. Anche un edificio di periferia è quindi dotato di un proprio decoro architettonico. Per superare questo problema non resta che farsi autorizzare preventivamente dall’assemblea presentando il progetto di un tecnico.

Quando il pergolato richiede il permesso di costruire

Il pergolato che può fungere da sostegno per piante rampicanti va distinto da altre opere variamente rilevanti sotto il profilo urbanistico. Pertanto, quando la copertura è fissa, il pergolato deve considerarsi invece alla stregua di una normale tettoia e richiede la licenza edilizia del Comune, il cosiddetto «permesso di costruire» [2].

Di recente, la Corte d’Appello di Cagliari ha fornito un ulteriore contributo sul tema ricordando che «un pergolato è una struttura amovibile, leggera e non infissa sul pavimento e come tale legittimamente ammessa ad operazioni di edilizia libera. Tali caratteristiche non ricorrono nel caso in cui i manufatti oggetto di accertamento siano di dimensioni talmente rilevanti da essere visibili dalla pubblica via di metallo zincato, con muri perimetrali in mattoni e copertura in legno, saldamente ancorata a terra; sintomatico della natura di opera edilizia necessitante di titolo abilitativo è anche la presenza di un vero e proprio cantiere e dei relativi materiali» [3].https://c3cf30a7050908a1a5db797471146ccc.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Secondo il Tar Sicilia, sez. Palermo, «un pergolato aperto su quattro lati con copertura costituita dai pannelli solari posto nell’area pertinenziale già destinata a parcheggio delle autovetture dei clienti del ristorante, per via del materiale impiegato, del tipo di struttura e essendo aperta su tutti i lati non determina aumento di volumetria; per cui non è necessario il permesso di costruire» [4].

Allo stesso modo, è necessaria l’autorizzazione del Comune per un pergolato di notevoli dimensioni [5]. «Ai fini della realizzazione di un pergolato di dimensioni non trascurabili, costituito da pilastri stabilmente infissi al suolo munito di una copertura stabile non retrattile, è necessario il rilascio del permesso di costruire, dovendo desumersi una permanenza prolungata nel tempo del manufatto e delle utilità che esso è destinato ad arrecare».

La vicenda

Nel caso deciso dal Tar Lazio, il proprietario di un appartamento situato nel centro storico aveva coperto il terrazzo con un grosso pergolato dell’altezza di circa 2,70 m, per una superficie totale di circa 120,00 mq. Il manufatto era ancorato a traverse di legno incassate o imbullonate alla facciata e appoggiate su montanti fissati al pavimento adiacenti al parapetto del terrazzo allineato alla facciata principale.https://c3cf30a7050908a1a5db797471146ccc.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

I giudici hanno ritenuto che l’opera non andasse demolita e che, al contrario, potesse stare dov’era benché realizzata senza permesso di costruire. Infatti, le strutture esterne qualificabili come “pergolati” – per la loro funzione ornamentale e di migliore fruizione degli spazi aperti – non necessitano di alcun titolo edilizio.  https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.460.0_en.html#goog_296303646PauseMuteCurrent Time 0:00/Duration 1:03Loaded: 0% FullscreenPubblicità 1 di 1 – 0:58

note

[1] Tar Lazio sent. n. 5634/2021.

[2] Cons. Stato, Sez. VI, 22.08.2018, n. 5008, TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 02.07.2018 n. 646; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II , 8.07.2020 , n. 851

[3] C. App. Cagliari, sent. n. 228/2021.

[4] Tar Palermo, sent. n. 1840/2020.

[5] Tar Napoli, sent. n. 2736/2020. Cfr. Anche T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 06/05/2020, n.338: «La realizzazione di un pergolato di dimensioni non trascurabili, costituito da pilastri in legno stabilmente infissi al ruolo mediante bulloni in acciaio e munita di una copertura stabile non retrattile, che faccia desumere una permanenza prolungata nel tempo del manufatto e delle utilità che esso è destinato ad arrecare, comportando una trasformazione edilizia del territorio, deve essere qualificato come intervento di nuova costruzione necessitante di permesso di costruire».

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