Il rendiconto deve essere strutturato alla luce dell’art. 1130 bis sulla cui base deve contenere le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica

È costituito da un registro di contabilità, da un riepilogo finanziario, nonché da una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.

Com’è noto, la riforma del 2012, ha previsto stringenti obblighi formali in capo all’amministratore, volti a garantire la corretta e integrale informazione dei condomini in merito ai dati contabili ed amministrativi dell’amministrazione dell’edificio volendo fornire trasparenza e di garanzia del pieno ed effettivo controllo sulla sua attività ed altresì piena autodeterminazione dei singoli sui punti da andare a decidere in assemblea.

La norma deve essere letta in termini sostanziali, valorizzando, cioè, l’effettiva idoneità dei documenti integranti il complessivo rendiconto a garantire il diritto alla trasparenza e alla comprensibilità della gestione condominiale.

Diverse sono le occasioni in cui il Supremo Collegio ha affermato che i registri e la nota menzionati dalla norma in esame sono volti all’interesse del condomino ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili riportati in bilancio, in modo da evitare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e in tal modo permetter in assemblea l’espressione di un voto cosciente e meditato (cfr. Cass. n. 27639/2018).


Ciò significa che il rendiconto deve essere redatto in maniera tale da consentire l’immediata verifica del suo contenuto ed imprescindibile a tal fine è l’allegazione dei documenti che lo compongono e che di esso devono fare parte obbligatoriamente in quanto qualora, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, esso ne sia privo ne consegue l’annullamento della delibera che lo ha approvato (cfr. Cass. n. 33038/2018).

Questi sono i principi di recente espressi, seppur riportati in modo riassuntivo, dal Tribunale di Roma con la decisione 5342 pubblicata il 3 aprile 2023.

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