social network hanno aumentato i rischi di lesione della privacy. La pubblicazione di una foto ritraente una persona è subordinata alla manifestazione, sia essa esplicita o implicita, del consenso da parte di quest’ultima; questo sia per la tutela del diritto all’immagine, sia per la tutela del diritto alla riservatezza, visto che la pubblicazione di una foto altrui costituisce una forma di trattamento di un dato personale.  

Il fatto di aver scattato una foto con i propri amici che, per l’occasione, si sono messi in posa, non ne autorizza la diffusione sui social network come Facebook o Instagram

Il divieto di pubblicazione senza consenso concerne anche la diffusione attraverso gruppi chiusi o chat, come ad esempio l’inoltro tramite WhatsApp.

Il soggetto ritratto, leso da tali condotti , anche di ignoti , che non ha prestato consenso alla pubblicazione del proprio volto su internet, può difendersi presentando una querela dinanzi alla polizia postale .

Secondo la giurisprudenza [1], la condotta di chi pubblica un volto altrui senza aver prima ottenuto il consenso integra un abuso dell’immagine altrui con conseguente diritto della “parte lesa” di ottenere la cessazione della condotta abusiva e, quindi, la cancellazione delle foto dal profilo social.

L’ammontare del risarcimento viene parametrato dal giudice sulla base della circostanza di fatto, del danno subito (anche in base alla notorietà della persona e delle conseguenze che sono derivate dalla diffusione dell’immagine), del tempo durante il quale la pubblicazione è avvenuta, ecc.

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