È questo, in estrema sintesi, il principio di diritto cui si è attenuto, nel decidere il caso in esame, il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 231 del 29 novembre 2022.
L’avvocato completamente disinteressato ad una vertenza può essere sanzionato, ma la sanzione deve essere contenuta in considerazione del comportamento di reciproco disinteresse tenuto dal cliente.
Il CDD di Perugia comminava la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi ad un avvocato che, dopo aver introdotto una controversia – relativa ad un regolamento di confini afferente la proprietà dell’esponente – si disinteressava completamente della vertenza (non comparendo più in udienza e non predisponendo più alcun atto difensivo) ed ometteva di informare l’assistita del prosieguo e dell’esito della vertenza, costringendola a subire le conseguenze del mancato pagamento delle spese processuali (con l’aggravio delle spese di precetto e di esecuzione).
Il CDD di Perugia stigmatizzava, poi, il comportamento di completo disinteresse alla vicenda tenuto dall’avvocato durante il procedimento disciplinare “nel quale quest’ultima non aveva nemmeno provato non solo a difendersi, ma quanto meno a dare una diversa ricostruzione dei fatti rimanendo, volutamente ed inspiegabilmente, assente e inerte processualmente”.
L’avvocato ha, quindi, impugnato la sentenza, chiedendo la rimodulazione della sanzione “per illogicità e carenza di motivazione nella determinazione della sanzione irrogata” ed “eccessività” della stessa.
L’esposto, però, fa emergere una gestione del tutto anomala del rapporto tra avvocato e cliente: sembra che la cliente, infatti, si dolga di non aver avuto notizia dell’esito della sentenza “ma nel totale silenzio circa lo svolgimento di un rapporto professionale durato 8 anni, in una causa volta all’accertamento dei confini di una proprietà, nei confronti di più confinanti, che si presume abbia visto anche la presenza in loco della cliente, tutto ciò senza che sia intercorso, il benché minimo scambio di corrispondenza, una richiesta di aggiornamento, e, soprattutto, il pagamento di compensi per l’attività svolta”.
Tenuto conto delle circostanze narrate e la specificità del caso , il cnf ha provveduto a ridurre a mesi 4 la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione.
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