Violazione della privacy e diffusione non autorizzata di notizie riservate: quando c’è reato. La diffamazione e l’illecito trattamento dei dati personali.

Una chat, uno scambio di sms o di email sono coperti da privacy? L’articolo 15 della nostra Costituzione stabilisce il principio di libertà, segretezza e inviolabilità della corrispondenza; la norma, però, si riferisce al caso in cui terzi, senza alcuna autorizzazione, accedano a comunicazioni private ad essi non indirizzate. Diverso è il caso in cui uno dei partecipanti alla conversazione ne faccia leggere confidenzialmente il contenuto ad un proprio amico o ad altre persone. In questo caso, l’estraneo viene autorizzato e non può essere ritenuto responsabile.

Si può, invece, configurare un reato a carico di chi consente tale accesso? In altri termini, si può far leggere messaggi privati a terzi? Ecco cosa prescrive la legge.

In realtà, non esiste alcuna legge che vieti in modo esplicito la divulgazione dei segreti altrui di cui si è venuti a conoscenza grazie alla confidenza dello stesso interessato. Tuttavia, quando la diffusione della notizia coinvolge aspetti della vita personale – come la salute, il lavoro, le scelte sessuali – si può ritenere che vi sia una violazione della privacy. Difatti, chiunque entra in possesso di dati personali altrui – quali possono essere non solo il numero di telefono, la fotografia o l’indirizzo email, ma anche episodi di vita quotidiana – non può divulgarli o pubblicarli. Se lo fa, commette un illecito penale che può implicare anche l’obbligo del risarcimento. Ciò vale sia nel caso in cui la rivelazione venga fatta ad una sola persona che a molte (consecutivamente o in momenti differenti).

Attenzione però: tale regola riguarda solo le notizie riservate non accessibili a tutti e, comunque, che investono la sfera privata e personale (si pensi alla confidenza circa un rapporto sessuale avuto con una persona sposata).

Qualora, invece, la divulgazione abbia ad oggetto circostanze neutre (si pensi alla notizia dell’acquisto di un oggetto non particolarmente costoso, che non implica valutazioni sul potere economico del soggetto) o di pubblico dominio (ad esempio l’indirizzo di residenza o la nascita di un figlio) non vi può essere alcun illecito. L’interessato, quindi, non potrà sporgere querela per tutelare una riservatezza che, in questo caso, non ha ragione di essere protetta dall’ordinamento.

Giovanni fa vedere a Luca una foto di Romina che questa gli ha inviato sul cellulare in cui la stessa si ritrae mentre è nuda. Romina lo viene a sapere e querela Giovanni il quale ne risponderà.

Saverio comunica a Luigi il suo nuovo indirizzo di residenza. Luigi lo diffonde in una chat scolastica dei genitori. Luigi non commette alcun illecito, essendo la residenza un dato pubblico.

Marco svela a Matteo di doversi operare per un problema alle vie urinarie. Matteo lo comunica prima a Tania e, in un successivo momento, a Mariella. Matteo risponderà di illecito trattamento dei dati personali di Marco non essendo stato da questi autorizzato a fornire la notizia a terzi.

La diffusione che può compromettere la reputazione

Quando, invece, non è in gioco una notizia riservata, ma un fatto che può compromettere la reputazione di un altro soggetto, far leggere il messaggio privato può implicare il reato di diffamazione solo se la divulgazione avviene nei confronti di più soggetti e non di uno solo.

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