Green pass obbligatorio
scatta l’obbligo di Green Pass indetto dal governo 1 settembre 2021
1. Bar e ristoranti
Il green pass, dal 1° settembre 2021, è indispensabile per accedere ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso.
2. Eventi all’aperto / eventi sportivi
La certificazione verde è obbligatoria per accedere a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso. Se le stesse attività si tengono all’aperto e nelle aree esterne, non è richiesto il “Green Pass”.
Inoltre è richiesto per accedere a:
- spettacoli aperti al pubblico,
- eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura,
- mostre.
3. Matrimoni
Il decreto “riaperture” d.l. 18 maggio 2021, n. 65 consente di organizzare eventi e cerimonie, imponendo al contempo delle prescrizioni.
Nessun limite al numero di ospiti, tuttavia occorre valutare gli spazi a disposizione per il ricevimento. Per l’effetto, la capienza massima del ristorante o della struttura ricettiva andrà calcolata in relazione agli spazi effettivi commisurati alle normative di salvaguardia.
Permane l’obbligo di distanziamento fisico:
- la distanza tra i tavoli deve essere di almeno due metri, anche se è consigliato aumentare la stessa a 2,5 metri;
- deve essere garantita una distanza di almeno un metro tra i commensali, salvo che gli stessi non siano conviventi;
- obbligatoria una distanza tra i commensali ed eventuali artisti (DJ, band, cantanti ecc. ecc.) di almeno 3 metri tra palco (ovvero luogo dove gli stessi si esibiscono) e gli ospiti, salvo che gli artisti non siano dotati di barriera antidroplet in prossimità del microfono.
È consentito ballare all’aperto. Al chiuso potranno essere organizzati balli solo ove la struttura ricettiva possa garantire una distanza di almeno 2 metri tra gli ospiti e una adeguata e continua areazione della sala.
Permane l’obbligo di una frequente utilizzo di prodotti igienizzanti per le mani come anche l’obbligo di indossare la mascherina:
- per gli ambienti chiusi e per gli spostamenti;
- per il personale del ristorante o della struttura ricettiva,;
- per gli altri operatori del matrimonio (ad esempio, wedding planer o fotografi) a cui viene richiesto di procedere ad erogare i propri servizi nel rispetto delle regole di sicurezza e protezione dei soggetti presenti.
Accesso alla struttura solo con temperatura corporea inferiore a 37,5° C.
- Non sussiste obbligo di cerimonie all’aperto.
- Buffet ammessi solo in presenza di personale del ristorante o della struttura di ricezione che si occupino del servizio ai commensali, con obbligo di mantenere una distanza di almeno un metro tra i vari commensali.
- Obbligo per gli sposi al termine della cerimonia di consegnare le bomboniere personalmente, previo utilizzo di prodotti igienizzanti delle mani.
- Obbligo per tutti gli invitati e per gli sposi di munirsi di Green Pass, oppure della certificazione che comprovi la guarigione o la negatività ad un tampone per Covid-19 effettuato entro le 48 ore precedenti.
>> Leggi anche:
- Green Pass e matrimoni: nuove norme e obblighi per i ristoratori? Come conciliare la normativa GDPR con le nuove regole anti Covid-19
4. Scuola e università
L’anno scolastico 2021-2022, che prende il via il 1° settembre per gli operatori scolastici, mentre gli alunni rientreranno secondo i calendari regionali, inizierà con una novità di rilievo: docenti e personale della scuola e dell’università potranno svolgere servizio solamente se dimostreranno di essere in possesso della certificazione vaccinale, ovvero comprovare di essere guariti dal Covid-19 o risultare negativi al tampone.
Il mancato possesso del green pass da parte di personale docente e ATA viene considerato assenza ingiustificata e, a partire dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro si intende sospeso e non si riceve stipendio né ulteriore compenso. L’intera attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza, senza obbligo di green pass per gli studenti.
Regime differente per gli atenei, dove sia discenti che professori dovranno esibire la certificazione verde per avere accesso ai servizi universitari.
>> Leggi anche:
- Green Pass a scuola, Garante Privacy: via libera alle nuove modalità di verifica
- Green pass e personale scolastico: l’obbligo (per ora) rimane (TAR Lazio-Roma, decreto n. 4453/2021)
5. Trasporti
Dal 1° settembre 2021, il green pass è obbligatorio per i seguenti mezzi di trasporto:
- aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo dei restanti mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
6. Come ottenere il Green pass
La Certificazione verde COVID-19 è rilasciata in Italia dal Ministero della Salute in formato digitale e stampabile, ed è ottenibile attraverso plurimi canali.
Sito governativo
Al link https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html:
- Con identità digitale, acquisibile dopo l’autenticazione con le credenziali SPID o CIE
- Con Tessera Sanitaria o documento di identità, inserendo:
- le ultime 8 cifre del numero identificativo della tessera sanitaria,
- la data di scadenza della medesima,
- uno dei codici univoci ricevuti con: il tampone molecolare (CUN), il tampone antigenico rapido (NRFE), il certificato di guarigione (NUCG) o, in alternativa a detti codici, è possibile inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che comunicati in sede di prestazione sanitaria.
- Se non si possiede la Tessera Sanitaria o l’utente è stato vaccinato all’estero, ma ha registrato la vaccinazione presso una Asl italiana, occorre inserire: il tipo e numero di documento fornito in sede di esecuzione del tampone o di emissione del certificato di guarigione, uno dei codici univoci ricevuti con il tampone molecolare (CUN), il tampone antigenico rapido (NRFE), il certificato di guarigione (NUCG) o, in alternativa a detti codici, il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti comunicati in sede di prestazione sanitaria oppure quando si è proceduto a registrare presso la Asl la vaccinazione fatta all’estero.
- Ove l’utente non risulti iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, bensì è stato vaccinato in Italia, occorre inserire:
- il codice fiscale o l’identificativo assegnato da Sistema TS per accedere alla vaccinazione in Italia
- la data dell’ultima vaccinazione.
Fascicolo Sanitario Elettronico
È possibile acquisire la certificazione verde COVID-19 accedendo al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, nelle regioni in cui è attivo il servizio. La Certificazione verde COVID-19 è messa a disposizione in formato scaricabile e stampabile (PDF).
>> Vai al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale
App Immuni
È inoltre possibile acquisire la Certificazione verde COVID-19 utilizzando l’App Immuni, tramite la sezione “EU digital COVID certificate” sulla schermata iniziale della APP, inserendo:
- le ultime 8 cifre del numero identificativo della tessera sanitaria,
- la data di scadenza della stessa,
- uno dei codici univoci ricevuti con il tampone molecolare (CUN), il tampone antigenico rapido (NRFE), il certificato di guarigione (NUCG) o, in alternativa a tali codici, il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti comunicati in sede di prestazione sanitaria.
La Certificazione verde COVID–19 viene mostrata a video e il QR code salvato nel dispositivo mobile in modo che possa essere visualizzato e mostrato anche in modalità offline.
>> Vai al sito Immuni: apre una nuova finestra
App IO
Impiegando l’App IO, si riceve un messaggio ogni volta che la Piattaforma nazionale rilascerà un certificato intestato all’utente. Non appena si aprirà il messaggio, l’App mostrerà il QR Code e i dati del certificato, che si potrà esibire da IO. È possibile salvare il certificato con il suo QR Code nella memoria locale del dispositivo mobile, in modo da poterlo mostrare anche in assenza di connessione Internet.
Medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacie
Il medico e il farmacista, accedendo con le proprie credenziali al Sistema Tessera Sanitaria, potranno recuperare la Certificazione verde COVID-19, tramite il codice fiscale e i dati della Tessera Sanitaria dell’utente, a cui consegneranno la Certificazione in formato cartaceo o digitale.
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