In tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e a precludere l’irrogazione dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva può essere solo quella rispondente alle condizioni espressamente indicate dall’art. 36 del decreto stesso, che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria. Il giudice dell’esecuzione, in presenza di una domanda di sanatoria, non deve limitarsi a prenderne atto ai fini della sospensione o revoca dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna, ma deve esercitare il potere-dovere di verifica della validità ed efficacia del titolo abilitativo, valutando la sussistenza dei presupposti per l’emanazione dello stesso e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge. Non è ammissibile la sanatoria parziale, dovendo l’atto abilitativo postumo contemplare tutti gli interventi eseguiti nella loro integrità, in ossequio al principio della non frammentarietà dell’abuso edilizio. La sanatoria può essere ritenuta valida solo quando l’opera eseguita in assenza del permesso sia conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati o non in contrasto con quelli adottati, tanto al momento della realizzazione dell’opera quanto al momento della presentazione della domanda. È esclusa la possibilità che tali effetti possano essere attribuiti alla cd. “sanatoria giurisprudenziale” o “impropria”, che consiste nel riconoscimento della legittimità di opere originariamente abusive che solo dopo la loro realizzazione siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. In caso di abusi in area vincolata, l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica determina l’inefficacia del titolo edilizio rilasciato, il quale non è in grado di spiegare alcun effetto giuridico, nemmeno nel limitato ambito del solo profilo edilizio.

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