L’art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente testualmente recita:

“Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama “.

La suddetta norma rappresenta un corollario imprescindibile del diritto di difesa del contribuente costituzionalmente tutelato ex art. 24 Cost.

Pertanto l’intimazione di pagamento notificata al contribuente senza l’allegazione dell’atto prodromico richiamato deve ritenersi carente in punto di motivazione con una evidente compressione del diritto di difesa del contribuente il quale si confronta con un atto privo dei riferimenti necessari per la sua stessa validità. 

Il principio generale dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’art. 3 della 1. n. 241/1990 deve ritenersi applicabile anche agli atti emanati dall’agente della riscossione poiché una diversa interpretazione si porrebbe in insanabile contrasto con l’art. 24 Cost. .

L’adeguata motivazione dell’atto impositivo deve essere intesa, dunque, in un rapporto di relazione con il diritto di difesa del contribuente il quale deve essere posto in una condizione tale da esercitare pienamente il proprio diritto difesa . 

Il difetto di motivazione rende pertanto nullo l’avviso di intimazione per violazione del diritto di difesa del contribuente.

Anche l’indicazione a mezzo estratto di ruolo della cartella di pagamento all’intemo dell’intimazione rende comunque necessaria l’allegazione dell’atto prodromico a cui si fa riferimento.

Altra questione che consolida e ribadisce la nullità dell’atto di intimazione , è quella inerente la mancata indicazione nello stesso della modalità di calcolo degli interessi.

Infatti gli interessi indicati sull’atto di pagamento devono essere motivati da Equitalia , sia in ordine al tasso applicato sia in relazione ai criteri utilizzati per il calcolo degli interessi stessi.

In mancanza dovrà ritenersi la nullità dell’atto stante il difetto di motivazione e la lesione del diritto di difesa del contribuente.

( CTR Bologna sentenza n. 789 del 23-02-2017 )

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