Si può vietare la diffusione della propria immagine

L’immagine di una persona è protetta dalla legge sul diritto d’autore. Nessuno può, quindi, divulgare il volto altrui neanche se questo è già stato pubblicato dal diretto interessato. C0sì, ad esempio, chi prende da Facebook la foto di un utente per poi pubblicarla su Instagram commette illecito.

Allo stesso modo, non è possibile scattare la foto a un passante solo perché questi passeggia in una pubblica via. E siccome non è possibile allontanare tutti i passanti quando si fa uno scatto a un paesaggio o a un altro obiettivo, se nel mirino della camera dovesse finire uno sconosciuto il fotografo dovrà eseguire un ritaglio prima di pubblicare l’immagine oppure dovrà sgranarla in corrispondenza del volto di questi. Il quale deve essere non riconoscibile. Anche la foto di spalle, quindi, se rende possibile individuare il soggetto ritratto, è illecita.

La diffusione di imagini altrui non autorizzata integra innanzitutto un illecito civile e, in particolare, la violazione del cosiddetto diritto all’immagine, da cui discende il divieto di pubblicazione delle fotografie.

Il diritto all’immagine è tutelato dalle seguenti norme: 

  • articolo 10 del codice civile (sull’abuso di immagine altrui);
  • articolo l’articolo 96 della legge sul diritto d’autore n. 633/1941 (divieto di esporre il ritratto di una persona). 

La seconda violazione tocca la normativa sulla privacy. In particolare, l’articolo 6 del Regolamento Ue 2016/679 sulla protezione dei dati, meglio noto come Gdpr, stabilisce la necessità del consenso per trattare dati personali. 

Sotto il primo profilo, quello civilistico, è possibile presentare un ricorso in via d’urgenza al tribunale per ottenere un ordine di immediata rimozione dell’immagine. La sentenza può anche fissare una penale per ogni giorno di ritardo nella rimozione delle fotografie.

l caso si verifica spesso nelle coppie di coniugi o fidanzati che si lasciano. Nel momento del distacco, uno dei due può imporre all’altro di eliminare, dal proprio profilo social, tutte le foto fatte insieme. 

Allo stesso modo, il consenso prestato allo scatto non può essere esteso anche alla pubblicazione della foto. Così, se in occasione di una festa, uno degli amici posa davanti alla fotocamera del festeggiato ma poi scopre che la foto è stata pubblicata anche sui social senza un suo esplicito consenso, può chiedere la rimozione dell’immagine. In ogni caso, se anche avesse acconsentito in un primo momento alla diffusione della fotografia, potrebbe sempre revocare detto consenso e chiederne la cancellazione immediata.

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