Nel merito il Tribunale di Catania, in persona del Presidente Dott. Roberto Cordio, riteneva fondato il primo motivo di opposizione.

Con ordinanza dell’8 ottobre 2024, il Tribunale di Catania si è pronunciato in merito

L’art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 disciplina il pignoramento “diretto” di crediti verso terzi, forma di esecuzione forzata del credito che può essere impiegata dall’Agente della riscossione in alternativa al pignoramento presso terzi ex artt. 543 ss. c.p.c. La norma speciale prevede che – salvo che per i crediti pensionistici – l’agente della riscossione possa impartire direttamente al terzo l’ordine di pagare il credito direttamente all’agente stesso fino a concorrenza del credito per cui si procede.

La motivazione del provvedimento in commento prende le mosse dalla natura speciale della norma e chiarisce che “La speciale forma di pignoramento prevista dall’art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di “ordinare” direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate; a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo.”

Il Tribunale individua quindi, in prima analisi, il profilo di specialità della normativa di cui al d.P.R. n. 602 del 1973: a differenza dell’ordinario iter esecutivo, nel caso di pignoramento esattoriale, l’ordine di pagamento al terzo pignorato non viene imposto dall’ordinanza di assegnazione somme del G.E.  ma direttamente dal creditore procedente.

Ciò posto, a tutti gli altri aspetti esecutivi del pignoramento si applicherà, nei limiti della compatibilità, la disciplina ordinaria del processo esecutivo e in particolare si legge nell’ordinanza “il che induce a reputare che anche il pignoramento s.d. esattoriale, ex art. 72 bis D.P.R. 602/73, debba essere notificato al debitore esecutato”.

L’obbligo di notificazione, posto a garanzia del diritto di difesa, non può quindi in alcun modo ritenersi oggetto di deroga implicita dalla disciplina speciale e per l’effetto il pignoramento esattoriale non notificato non può che ritenersi improcedibile.

Il Giudice adito aggiunge altresì che l’omessa notifica da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione non può ritenersi legittima neanche evocando la sanatoria dell’atto processuale per raggiungimento dello scopo.

Secondo l’art. 72-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede…”.

Inoltre la Corte Costituzionale ha espressamente qualificato quella di cui all’art. 72-bis del DPR n. 602/1973 come “modalità di esecuzione forzata presso terzi” che l’agente della riscossione può scegliere ai fini della riscossione coattiva delle somme che gli sono state affidate (ordinanza n. 393 del 2008).

L’art. 49, comma 2, del citato decreto, prevede inoltre che: “Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili…”.

Pertanto, all’atto di pignoramento di cui al richiamato art. 72-bis del DPR n. 602/1973 si applica, nei limiti di compatibilità, la disciplina processuale civilistica dell’esecuzione presso terzi.

L’’art. 543, primo comma, c.p.c. “il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esige mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.”. Ne consegue che anche l’atto di pignoramento disciplinato dall’art. 72-bis del DPR n. 602/1973 deve essere notificato sia al terzo, che al debitore

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